IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7682/1991 registro generale (n. 1555/1991 registro sezione quarta) promosso da: Liguori Maria Rosaria rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbamonte con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 16, contro l'Universita degli studi di Napoli, in persona del rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege in Napoli alla via Diaz n. 11, e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio, per l'annullamento del provvedimento del rettore dell'Universita' degli studi di Napoli n. 8300 del 26 giugno 1991 con il quale e' stata rigettata la richiesta della ricorrente, tecnico laureato di ruolo presso l'Universita' degli studi di Napoli, tesa all'ottenimento dell'estensione del trattamento giuridico ed economico goduto dai ricercatori universitari in applicazione dell'art. 16 della legge n. 341/1990, nonche' per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento giuridico ed economico dei ricercatori universitari confermati e/o degli assistenti universitari; Visto il ricorso, notificato in data 10 ottobre 1991 e depositato in data 25 ottobre 1991, con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Universita' degli studi di Napoli; Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa; Udito all'udienza del 9 novembre 1995 l'avv. Giuseppe Abbamonte, per la ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; F a t t o Si assume in atto introduttivo di giudizio che la ricorrente ha prestato servizio presso l'Universita' degli studi di Napoli, facolta' di giurisprudenza, Centro studi romanistici, dal 1 novembre 1971 al 15 settembre 1975, quale tecnico laureato incaricato, dal 16 settembre 1975 al 3 ottobre 1979, quale tecnico laureato di ruolo ed, infine, dal primo luglio 1979 a tutt'oggi quale funzionario tecnico (VIII qualifica funzionale) del ruolo del personale non docente. La ricorrente rileva che i tecnici laureati, pur svolgendo le medesime mansioni dei ricercatori e degli assistenti universitari, non godono dello stesso status giuridico ed economico. Il legislatore poi non ha mai definito i compiti e le mansioni, previsti invece per i ricercatori e per gli assistenti, della categoria dei tecnici laureati. Con l'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, si e' posto rimedio, a giudizio della ricorrente, all'anomala situazione equiparando la posizione dei tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 con quella dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento. In virtu' della citata norma la ricorrente, essendo in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 (cioe' l'aver svolto entro l'anno accademico 1979/190 tre anni di attivita' didattica e scientifica), chiedeva al rettore dell'Universita' degli studi di Napoli il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico dei ricercatori. Con nota n. 8300 del 26 giugno 1991 il rettore dell'Universita' degli studi di Napoli ha negato tale diritto chiarendo che l'art. 16 della legge n. 341/1990 ha inteso solamente estendere la possibilita', prevista per i ricercatori universitari, di essere ammessi allo svolgimento di attivita' didattiche ufficiali nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole di specializzazione e scuole dirette a fini speciali. Con il ricorso in trattazione la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi cosi' epigrafati: I) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Eccesso di potere per errore nei presupposti di diritto; II) violazione degli artt. 12, 16 e 17 della legge n. 341/1990, nonche' dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, dell'art. 45 del d.P.R. n. 163/1982 e degli artt. 3 e 36 della Costituzione. La ricorrente ha chiesto inoltre il rinvio alla Corte costituzionale degli artt. 35 del d.P.R. n. 382/1990, delle leggi n. 312/1980 e n. 23/1986, degli artt. 12, 16 e 17 della legge n. 341/1990 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Si e' costituita in giudizio l'Universita' degli studi di Napoli deducendo l'infondatezza del ricorso. Con memoria depositata il 19 aprile 1995 la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. All'udienza del 9 novembre 1995 il ricorso e' stato posto in decisione. D i r i t t o Il primo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dispone, per quel che qui interessa, che: "Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto". Con sentenza parziale in pari data, la sezione ha respinto il ricorso nella parte in cui era finalizzato ad ottenere una pronuncia che riconoscesse alla ricorrente il medesimo status giuridico ed economico dei ricercatori confermati ed ha ritenuto infondata la questione di costituzionalita' delle norme che impediscono alla ricorrente di acquisire stabilmente la posizione rivendicata in assenza di qualsiasi procedura concorsuale o idoneativa. La domanda avanzata dalla ricorrente contiene, pero', a giudizio della sezione, una richiesta di condanna, formulata implicitamente, dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito, in qualita' di funzionario tecnico del ruolo del personale non docente, e quanto dovutole per le mansioni di ricercatore confermato svolte pur in assenza dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/19980. Dal combinato disposto degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, emerge infatti che i tecnici laureati, ora inquadrati nell'ambito del personale non docente dell'Universita', sono stati chiamati allo svolgimento di mansioni proprie del personale docente, senza prevedere alcuna forma di remunerazione per lo svolgimento di tale attivita'. La sezione ritiene pertanto di dover sollevare, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, questione di costituzionalita' dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione nella parte in cui inibisce all'amministrazione di remunerare prestazioni lavorative, rese dai tecnici laureati anche in assenza dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, proprie dei ricercatori confermati. Codesta Corte (sentenza n. 101 del 31 marzo 1995) ha infatti chiarito che l'art. 2126 del c.c., insieme con l'art. 2103, e' un'applicazione ante litteram del principio, sancito dall'art. 36 della Costituzione, che attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, indipendentemente dalla validita' del contratto di assunzione o, rispettivamente, del provvedimento di assegnazione a mansioni superiori a quelle di assunzione, esclusi i casi di nullita' per illiceita' dell'oggetto o della causa, tra i quali, secondo quanto e' dato desumere dall'esame della predetta sentenza e delle relative ordinanze di rinvio, non puo' farsi rientrare l'ipotesi, come quella in esame, di assegnazione a mansioni in carenza dei requisiti previsti dalla norma, essendo sufficiente, al fine della sola retribuibilita' della prestazione, che questa appaia assimilabile a quella resa da un soggetto legittimamente inserito nell'organizzazione amministrativa. D'altro canto, una volta riconosciuta la retribuibilita' delle mansioni svolte in base ad un rapporto nullo, l'art. 16 citato viola anche l'art. 3 della Costituzione creando un'ingiustificata disparita' di trattamento tra i tecnici laureati, quali la ricorrente, e la generalita' dei pubblici dipendenti tutelati dall'art. 212 del c.c.