IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  7682/1991
 registro generale (n. 1555/1991 registro sezione quarta) promosso da:
 Liguori  Maria  Rosaria  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Giuseppe
 Abbamonte con il quale elettivamente domicilia  in  Napoli  al  viale
 Gramsci n.  16, contro l'Universita degli studi di Napoli, in persona
 del  rettore  pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura
 distrettuale dello Stato presso la cui  sede  domicilia  ex  lege  in
 Napoli  alla  via Diaz n. 11, e il Ministero dell'universita' e della
 ricerca  scientifica   e   tecnologica,   in   persona   del   legale
 rappresentante   pro-tempore,   non   costituito   in  giudizio,  per
 l'annullamento del provvedimento del rettore  dell'Universita'  degli
 studi  di  Napoli  n.  8300  del 26 giugno 1991 con il quale e' stata
 rigettata la richiesta della ricorrente, tecnico  laureato  di  ruolo
 presso  l'Universita'  degli  studi  di  Napoli, tesa all'ottenimento
 dell'estensione del trattamento giuridico  ed  economico  goduto  dai
 ricercatori universitari in applicazione dell'art.  16 della legge n.
 341/1990,  nonche'  per l'accertamento del diritto della ricorrente a
 vedersi riconosciuto lo stesso trattamento giuridico ed economico dei
 ricercatori   universitari   confermati    e/o    degli    assistenti
 universitari;
   Visto  il  ricorso, notificato in data 10 ottobre 1991 e depositato
 in data 25 ottobre 1991, con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  dell'Universita'  degli
 studi di Napoli;
   Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
   Udito  all'udienza  del  9 novembre 1995 l'avv. Giuseppe Abbamonte,
 per la ricorrente;
   Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
                               F a t t o
   Si assume in atto introduttivo di giudizio  che  la  ricorrente  ha
 prestato   servizio  presso  l'Universita'  degli  studi  di  Napoli,
 facolta' di giurisprudenza, Centro studi romanistici, dal 1  novembre
 1971  al 15 settembre 1975, quale tecnico laureato incaricato, dal 16
 settembre 1975 al 3 ottobre 1979, quale tecnico laureato di ruolo ed,
 infine, dal primo luglio 1979 a tutt'oggi quale  funzionario  tecnico
 (VIII qualifica funzionale) del ruolo del personale non docente.
   La  ricorrente  rileva  che  i  tecnici  laureati, pur svolgendo le
 medesime mansioni dei ricercatori e  degli  assistenti  universitari,
 non godono dello stesso status giuridico ed economico. Il legislatore
 poi  non ha mai definito i compiti e le mansioni, previsti invece per
 i ricercatori e per  gli  assistenti,  della  categoria  dei  tecnici
 laureati.
   Con  l'art.  16  della  legge 19 novembre 1990, n. 341, si e' posto
 rimedio,  a  giudizio  della   ricorrente,   all'anomala   situazione
 equiparando  la  posizione  dei  tecnici  laureati  in  possesso  dei
 requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980  con  quella  dei
 ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento.
   In virtu' della citata norma la ricorrente, essendo in possesso dei
 requisiti richiesti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 (cioe' l'aver
 svolto  entro  l'anno  accademico  1979/190  tre  anni  di  attivita'
 didattica e scientifica), chiedeva al rettore dell'Universita'  degli
 studi  di  Napoli  il  riconoscimento  del  trattamento  giuridico ed
 economico dei ricercatori.
   Con nota n. 8300 del 26 giugno  1991  il  rettore  dell'Universita'
 degli studi di Napoli ha negato tale diritto chiarendo che l'art.  16
 della   legge   n.   341/1990   ha   inteso  solamente  estendere  la
 possibilita', prevista per  i  ricercatori  universitari,  di  essere
 ammessi  allo svolgimento di attivita' didattiche ufficiali nei corsi
 di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole di  specializzazione  e
 scuole dirette a fini speciali.
   Con  il  ricorso in trattazione la ricorrente ha dedotto i seguenti
 motivi cosi' epigrafati:
     I) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 12 della legge
 19  novembre  1990,  n.  341.  Eccesso  di  potere  per  errore   nei
 presupposti di diritto;
     II)  violazione  degli artt. 12, 16 e 17 della legge n. 341/1990,
 nonche' dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, dell'art. 45 del  d.P.R.
 n. 163/1982 e degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
   La   ricorrente   ha   chiesto   inoltre   il   rinvio  alla  Corte
 costituzionale degli artt. 35 del d.P.R. n. 382/1990, delle leggi  n.
 312/1980  e  n.  23/1986,  degli  artt.  12,  16  e 17 della legge n.
 341/1990 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
   Si e' costituita in giudizio l'Universita' degli  studi  di  Napoli
 deducendo l'infondatezza del ricorso.
   Con   memoria  depositata  il  19  aprile  1995  la  ricorrente  ha
 ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
   All'udienza del 9 novembre  1995  il  ricorso  e'  stato  posto  in
 decisione.
                             D i r i t t o
   Il  primo  comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
 dispone, per quel che qui  interessa,  che:  "Nella  presente  legge,
 nelle  dizioni  "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono
 comprese anche quelle di assistenti di  ruolo  ad  esaurimento  e  di
 tecnici  laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del
 decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  alla
 data di entrata in vigore del predetto decreto".
   Con  sentenza  parziale  in  pari  data,  la sezione ha respinto il
 ricorso nella parte in cui era finalizzato ad ottenere una  pronuncia
 che  riconoscesse  alla  ricorrente  il  medesimo status giuridico ed
 economico dei ricercatori confermati  ed  ha  ritenuto  infondata  la
 questione  di  costituzionalita'  delle  norme  che  impediscono alla
 ricorrente di  acquisire  stabilmente  la  posizione  rivendicata  in
 assenza di qualsiasi procedura concorsuale o idoneativa.
   La  domanda  avanzata  dalla ricorrente contiene, pero', a giudizio
 della sezione, una richiesta di condanna,  formulata  implicitamente,
 dell'amministrazione  al  pagamento  delle differenze retributive tra
 quanto percepito, in qualita' di funzionario tecnico  del  ruolo  del
 personale   non  docente,  e  quanto  dovutole  per  le  mansioni  di
 ricercatore confermato svolte pur in assenza dei  requisiti  previsti
 dall'art.  50 del d.P.R. n. 382/19980.
   Dal  combinato disposto degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre
 1990, n. 341, emerge infatti che i tecnici laureati,  ora  inquadrati
 nell'ambito  del  personale  non docente dell'Universita', sono stati
 chiamati allo svolgimento di mansioni proprie del personale  docente,
 senza  prevedere  alcuna forma di remunerazione per lo svolgimento di
 tale attivita'.
   La sezione ritiene pertanto di dover sollevare, in quanto rilevante
 e  non  manifestamente  infondata,  questione  di   costituzionalita'
 dell'art.  16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per contrasto con
 gli  artt.    3 e 36 della   Costituzione nella parte in cui inibisce
 all'amministrazione di remunerare prestazioni  lavorative,  rese  dai
 tecnici laureati anche in assenza dei requisiti previsti dall'art. 50
 del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.    382,  proprie   dei ricercatori
 confermati.
   Codesta Corte (sentenza n.  101  del  31  marzo  1995)  ha  infatti
 chiarito  che  l'art.  2126  del  c.c.,  insieme  con l'art. 2103, e'
 un'applicazione ante litteram del  principio,  sancito  dall'art.  36
 della  Costituzione,  che attribuisce al lavoratore il diritto ad una
 retribuzione proporzionale  alla  quantita'  e  qualita'  del  lavoro
 prestato,   indipendentemente   dalla   validita'  del  contratto  di
 assunzione o, rispettivamente, del provvedimento  di  assegnazione  a
 mansioni superiori a quelle di assunzione, esclusi i casi di nullita'
 per  illiceita'  dell'oggetto  o  della  causa,  tra i quali, secondo
 quanto e' dato desumere dall'esame della predetta  sentenza  e  delle
 relative  ordinanze  di  rinvio,  non puo' farsi rientrare l'ipotesi,
 come quella in esame, di  assegnazione  a  mansioni  in  carenza  dei
 requisiti  previsti  dalla  norma, essendo sufficiente, al fine della
 sola   retribuibilita'   della   prestazione,   che   questa   appaia
 assimilabile  a  quella  resa  da un soggetto legittimamente inserito
 nell'organizzazione amministrativa.
   D'altro canto, una  volta  riconosciuta  la  retribuibilita'  delle
 mansioni  svolte in base ad un rapporto nullo, l'art. 16 citato viola
 anche  l'art.  3   della   Costituzione   creando   un'ingiustificata
 disparita'   di   trattamento   tra  i  tecnici  laureati,  quali  la
 ricorrente,  e  la  generalita'  dei  pubblici  dipendenti   tutelati
 dall'art. 212 del c.c.